La vicenda, affrontata dallo studio, riguarda una società proprietaria di un ex complesso industriale, adibito in passato a cementificio e attualmente dismesso, che da tempo presenta criticità ambientali dovute alla presenza di rifiuti e materiali contenenti amianto.
A seguito di campionamenti effettuati sull'area, è stata accertata la presenza di rifiuti speciali, anche contenenti amianto e fibre cancerogene, qualificati come pericolosi; per tale ragione, le Autorità tecniche e sanitarie sollecitavano l'adozione di un'ordinanza ai sensi dell'Art. 192 del d.lgs. 152/2006.
Nel 2025 Il Sindaco del Comune emanava, quindi, un'ordinanza ex. Art. 192 del d.lgs. 152/2006 imponendo alla società la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti entro termini prestabiliti.
La sentenza n. 384/2026 del Tar Toscana riveste particolare rilievo poiché enuncia importanti principi di diritto.
In primo luogo: "Perché si abbia abbandono o deposito incontrollato di rifiuti è sufficiente il ricorrere di condotte anche meramente occasionali, riferibili a quantitativi circoscritti di rifiuti che determinino una situazione di degrado. Nel caso di specie, avendo il ricorrente la disponibilità dell'area e dei materiali in essa presenti da oltre vent'anni - e avendo essa stessa dichiarato di essere intervenuta più volte - è configurabile un'ipotesi di deposito incontrollato. Si consideri inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti costituiscono illecito anche se avvengono su area privata di proprietà del detentore, poiché l'art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 vieta tale condotta indipendentemente dalla natura del luogo".
La decisione chiarisce inoltre l'autonomia dei poteri del Sindaco, rilevando che:"il Sindaco può trarre spunti valutativi dall'esito di un procedimento penale concluso per prescrizione, ma non è vincolato da esso, né si determina in tal caso un giudicato idoneo a precludere al valutazione amministrativa ai fini dell'applicazione dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10.02.2025, n. 293). Gli accertamenti penali e quelli amministrativi hanno infatti presupposti, finalità e parametri differenti. Nel processo penale è scrutinata al sussistenza di condotte tipizzate e dell'elemento soggettivo dell'agente; nell'ambito amministrativo l'intervento ha invece finalità di tutela e ripristino ambientale e richiede un accertamento tecnico circa la presenza di rifiuti, condotto secondo i criteri propri del diritto ambientale. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che il giudicato penale non determina un vincolo assoluto per l'Amministrazione, nemmeno nel caso in cui il giudizio abbia ad oggetto gli stessi fatti materiali, essendo necessario verificare i requisiti dell'art. 654 c.p.p., che circoscrive l'efficacia del giudicato ai soli "fatti materiali accertati", non anche alla loro qualificazione giuridica né ai soggetti rimasti estranei al processo (Cons. Stato, Sez. VI, 15.02.2021, n. 1350)".
Premesso ciò, l'esito del processo penale non impedisce all'amministrazione di intervenire poiché il potere del Sindaco è autonomo e finalizzato alla tutela nonché al ripristino dell'ambiente.
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