Patrocinanti in Cassazione
Modello D1 illeggibile: esclusione dalla procedura comparativa
Sentenza TAR TOSCANA n. 1520/2026 del 13/07/2026
Diritto Amministrativo

La vicenda, seguita dal nostro Studio, concerne la procedura comparativa avviata dall'Autorità Portuale Regionale Toscana per il rinnovo di alcune concessioni demaniali marittime nel porto di Viareggio, destinate alla gestione di impianti di distribuzione carburanti.

Alla procedura ha partecipato una società italiana concorrente della concessionaria uscente, nostra assistita.

La domanda della concorrente è stata tuttavia esclusa poiché il modello D1, documento obbligatorio per la richiesta di concessione, era stato trasmesso in un formato tecnicamente illeggibile e, quindi, il file non conteneva una valida domanda.

Stante ciò l'Autorità Portuale aveva ritenuto insanabile il vizio originario, disponendo l'esclusione dalla procedura.

La società esclusa ha quindi promosso ricorso al TAR Toscana che, con sentenza n. 1520/2026, ha affermato quanto segue.

In primo luogo, il TAR, richiamando l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2018, ribadisce la distinzione tra clausole immediatamente escludenti, che devono essere impugnate senza attendere l'esito della procedura, e clausole non immediatamente lesive, la cui impugnazione è ammissibile solo a seguito dell'esito sfavorevole della gara.

Nel merito, il Collegio, ai sensi del d.m. Infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009 n.10/09, conferma la piena legittimità dell'esclusione, affermando che il modello D1 costituisce uno "standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente amministrazione, il rilascio di una concessione demaniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del Codice della navigazione".

E ancora. Di particolare rilievo è inoltre il richiamo al principio di autoresponsabilità del concorrente. Il Collegio evidenzia che incombe sul partecipante l'onere di verificare la corretta presentazione della propria domanda e che, nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato l'effettiva trasmissione di un modello D1 valido e leggibile.

Da tale ricostruzione consegue anche l'inapplicabilità del soccorso istruttorio. Il TAR ribadisce infatti che tale istituto può essere utilizzato esclusivamente per chiarire o integrare una domanda validamente presentata, ma non può supplire all'originaria inesistenza della domanda stessa né consentire la sua formazione successivamente alla scadenza del termine previsto dal bando.