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Foglio di via obbligatorio: illegittimo se si sovrappone alle misure del Giudice penale e ignora le esigenze lavorative
Diritto Amministrativo

Con la sentenza n. 1821 del 30 settembre 2026, il TAR Toscana Sez. IV ha accolto il ricorso promosso dal nostro Studio, annullando il foglio di via obbligatorio disposto dal Questore per due anni ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.



La misura di prevenzione era stata emessa sulla scorta di un procedimento penale pendente per atti persecutori nell'ambito del quale, tuttavia, il G.I.P. aveva già sostituito gli arresti domiciliari con la misura meno afflittiva del divieto di avvicinamento alle persone offese, presidiato dal braccialetto elettronico.



Il TAR Toscana ha censurato il provvedimento questorile sotto un duplice profilo:



- Indebita sovrapposizione al Giudice penale e carenza di motivazione: l'Amministrazione ha aggravato la posizione del nostro assistito, senza indicare elementi nuovi, concreti e idonei a giustificare l'adozione di una misura più afflittiva rispetto a quanto già valutato e ritenuto adeguato dal Giudice penale, finendo così per sovrapporsi ad una valutazione già effettuata in un'altra sede. Inoltre, il foglio di via obbligatorio presuppone elementi concreti e attuali comprovanti la dedizione abituale alla commissione di reati e un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, non essendo sufficiente la mera pendenza di procedimenti penali o la presenza di semplici sospetti.



- Difetto di istruttoria sulle esigenze lavorative: l'Amministrazione ha omesso di considerare che il ricorrente fosse titolare e unico addetto di un'impresa attiva nella zona, con la conseguente necessità di essere presente e transitare nel territorio comunale per svolgere la propria attività. La mancata considerazione del "radicamento sociale" nel Comune da cui è stato disposto l'allontanamento costituisce infatti vizio istruttorio decisivo tale da comportare l'illegittimità del foglio di via.



La pronuncia del Tar Toscana ribadisce così un principio fondamentale a tutela della libertà personale e di circolazione: il potere preventivo del Questore deve essere esercitato sulla base di un'istruttoria adeguata, tenendo conto della situazione lavorativa del destinatario e delle valutazioni già espresse dal giudice penale, senza automatismi.